Accesso documentale
Legge 7 agosto 1990 n. 241, Art. 22 e ss - Accesso ai documenti amministrativi, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione, riconosciuto ai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
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Accesso civico e Accesso civico generalizzato a dati e documenti
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 articolo 5 e ss. - Accesso, riconosciuto a chiunque, a documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni:
- per i quali la normativa vigente prevede, in capo alle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di pubblicazione nel caso in cui quest’ultima sia stata omessa;
- ulteriori rispetto a quelli per cui è previsto dalla normativa vigente un obbligo di pubblicazione.”
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